Scelta del Contraente:
Procedura Aperta
Struttura Appaltante: Ufficio servizi demografici del Comune di Santo Stefano Belbo
Cig: B7691D14A5
Stato: Non Aggiudicata
Oggetto: Servizio di ristorazione scolastica – periodo 2025/2029 – Comune di Santo Stefano Belbo –
Descrizione: Servizio di ristorazione scolastica – periodo 2025/2029 – Comune di Santo Stefano Belbo –
Importo di gara: € 846.400,00
di cui:
- Importo soggetto a ribasso: € 820.800,00
- Importo non soggetto a ribasso: € 25.600,00
Scelta del Contraente: Procedura Aperta
Tipo di appalto: Servizi
Criterio di aggiudicazione: Offerta Economica Più Vantaggiosa
Modalità di partecipazione: Telematica
R.U.P.: Dott.ssa Carla Caterina Bue
Data di pubblicazione: 25/06/2025
Data scadenza presentazione chiarimenti:
25/07/2025 20:00 - Europe/Rome
Data di scadenza bando:
04/08/2025 08:00 - Europe/Rome
Caricamento busta amministrativa, tecnica ed economica
-
Da:
dalla data di pubblicazione della gara
-
A:
04/08/2025 08:00 - Europe/Rome
Data prima seduta pubblica amministrativa
05/08/2025 14:00 - Europe/Rome
Riepilogo documentazione
Determina a contrarre - Determina_contrarre-2025-00060.PDF.P7M
Manuale operativo - MO - Procedura OEPV - Senza Marca.pdf
Bando di gara - Bando di gara sito Ente.pdf.p7m
Capitolato - 01_capitolato_appalto_ristorazione.pdf
DGUE - espd-self-contained-request.xml
Capitolato - 01_A MENU.pdf
Capitolato - 01_B CARATTERISTICHE MERCEOLOGICHE.pdf
Capitolato - 01_C GRAMMATURE.pdf
Capitolato - 01_D INDICAZIONI PIANI SICUREZZA.pdf
Capitolato - 01_E CRITERI AGGIUDICAZIONE.pdf
Capitolato - 01_F INVENTARIO.pdf
Capitolato - 01_G SCHEMA CONTRATTO.pdf
Relazione illustrativa - 02 RELAZIONE ILLUSTRATIVA.pdf
Documento di stima economica - 03 DOCUMENTO DI STIMA ECONOMICA.pdf
Disciplinare di gara - Disciplinare di gara.pdf.p7m
Domanda di ammissione e dichiarazioni annesse - Allegato 2 - Domanda di ammissione e dichiarazioni annesse.doc
Dichiarazione di sopralluogo - Allegato 5 - Dichiarazione di sopralluogo.doc
Dichiarazione di offerta - Allegato 4 - Dichiarazione di offerta.doc
Verbali di Gara
Verbale di gara non aggiudicata - Verbale_di_gara_non_aggiudicata.pdf.p7m.p7m
Chiarimenti
l’art. 79, comma 1, impone all’Appaltatore di disporre, per tutta la durata dell’appalto, «di un Centro di Cottura con idonea capacità produttiva … (compresi eventuale rinnovo e proroga tecnica). Poiché l’istituto del rinnovo non è contemplato, il riferimento al “rinnovo” costituisce un refuso materiale. La frase va quindi letta nel modo seguente:
«…per tutta la durata dell’appalto e dell’eventuale proroga tecnica di cui all’art. 120, comma 11, D.Lgs 36/2023…».
Il requisito di disponibilità del centro di cottura resta invariato nella sostanza: esso deve coprire l’intero periodo contrattuale e l’eventuale proroga tecnica.
Il comma 4 dell’art. 6 – che menziona «l’eventuale ripetizione» del servizio – deriva da una precedente bozza del Capitolato e non trova più corrispondenza nelle previsioni definitive di gara. Anche in questo caso si tratta di un mero errore redazionale. La disposizione deve essere interpretata come riferita alla sola proroga tecnica, già disciplinata ai commi successivi, e non introduce alcuna facoltà di rinnovo o ripetizione.
1. Qualifica di “terzo” del Comune e di chiunque non sia prestatore di lavoro: La formulazione contenuta all’art. 29, comma 4 («…che il Comune viene considerato terzo a tutti gli effetti…» e «…che la qualifica di terzo sia estesa a tutti coloro che non rientrano nel novero dei prestatori di lavoro…») è volutamente rafforzativa — non meramente ripetitiva — per:
•
esplicitare, senza margini di dubbio interpretativo per l’assicuratore, che l’Ente committente è garantito nella sua veste di beneficiario della copertura per danni subiti dal proprio patrimonio o dal proprio personale;
•
estendere in modo espresso la tutela a tutti gli utenti del servizio (alunni, docenti, genitori eventualmente presenti, soggetti terzi occasionali), i quali non possono essere in alcun modo equiparati a prestatori di lavoro dell’Appaltatore.
Tale indicazione non contrasta con la normativa di settore né con le condizioni generali dei contratti RCT/RCO, ma costituisce una clausola di specificazione ammessa dall’art. 1655 c.c. e conforme all’art. 28 del Capitolato che pone a carico dell’affidatario la piena responsabilità verso terzi per la conduzione del servizio. Pertanto la dizione resta invariata.
2. Copertura “Infortuni” a favore dei bambini frequentanti
Il comma 6 dell’art. 29 prescrive una polizza infortuni dedicata ai bambini che copra gli infortuni «durante la frequenza e la partecipazione alle attività organizzate dal nido». La previsione è giustificata da:
1.
Principio dell’integrale trasferimento del rischio: l’Amministrazione, quale committente, intende evitare qualsiasi contenzioso o anticipo di spesa in caso di evento lesivo, richiedendo all’Appaltatore una copertura no fault che operi anche indipendentemente dall’accertamento di responsabilità.
2.
Tutela rafforzata dei minori: il servizio di ristorazione si svolge in compresenza fisica con i bambini (somministrazione, pulizie, movimentazione stoviglie calde, ecc.). Anche se l’infortunio non dipendesse da colpa dell’appaltatore, l’Amministrazione deve comunque garantire un risarcimento tempestivo e adeguato in coerenza con l’art. 2048 c.c. e con i doveri di custodia.
3.
Prassi di settore e gare analoghe: la richiesta di una polizza infortuni separata per gli utenti minori è consolidata nella ristorazione scolastica piemontese e nazionale, come richiamato dalle Linee di indirizzo regionali e dal DM 10 marzo 2020 sui Criteri Ambientali Minimi, che valorizzano le “misure di protezione dell’utenza”.
Pertanto la dizione non è superflua e resta integralmente confermata.
Non è pertanto possibile soprassedere alla stipula.
in riferimento ai punti formulati, l’Amministrazione comunale chiarisce quanto segue.
1.
Costo della manodopera (art. 3 C.S.A.)
L’importo non ribassabile di € 355.874,49 complessivi per l’intero quadriennio deriva dall’applicazione delle tabelle ministeriali sul costo medio del lavoro per il CCNL “Pubblici esercizi, Ristorazione collettiva e commerciale” come indicato nel Capitolato. La somma corrisponde a una base annua di circa € 89.000 moltiplicata per i quattro anni educativi di contratto. La proiezione si fonda su un fabbisogno indicativo di 5.440 ore annue (≈ 38 settimane scolastiche), ipotizzando: 1 cuoco (40 h), 2 aiuto-cuochi (30 h) e 3 addetti mensa/lavaggio (15 h). Tale articolazione ha valore meramente ricognitivo: ogni concorrente potrà organizzare diversamente il personale, fermo il rispetto del CCNL e dei livelli di servizio.
La stima è costruita su un fabbisogno di 40. 000 pasti/anno (tot. 160 000 pasti) e su un calendario scolastico medio di 38 settimane; tiene conto di inservienti e cuochi indicati, comprensivi di oneri indiretti (13ª, 14ª, malattia, TFR, ecc.) . Si richiama la tabella di cui all’art. 3 del Capitolato ove sono dettagliate le voci richieste. In termini di incidenza sul prezzo pasto, la manodopera pesa per 42,07 %, pari a € 2,23 per pasto, con un fabbisogno annuo stimato di 40 000 pasti; da ciò deriva un costo annuo di circa € 89.000, che moltiplicato per i quattro anni educativi porta al totale di € 355.874,49.
L’articolazione esatta di ore e profili professionali potrà essere modulata da ciascun concorrente; la Stazione appaltante ha utilizzato, ai soli fini estimativi, la consueta ripartizione fra cuoco, aiuto-cuochi e addetti mensa desumibile dall’organizzazione attuale del servizio.
2.
Spese contrattuali
Ai sensi dell’art. 35 le spese di bollo, registrazione e rogito sono integralmente a carico dell’aggiudicatario; l’importo di dettaglio verrà comunicato in sede di stipula.
3.
Planimetrie dei locali e layout attrezzature.
Le planimetrie verranno consegnati durante il sopralluogo obbligatorio previsto all’art. 7. Le dotazioni esistenti e le attrezzature fisse sono di proprietà comunale; eventuali dotazioni del gestore uscente saranno puntualmente registrate nel verbale d’inventario ai sensi dell’art. 65. Eventuali integrazioni introdotte dall’appaltatore restano di sua proprietà fino a eventuale riscatto finale.
4.
Pasti erogati – ottobre 2024 e maggio 2025
Si richiamano a titolo indicativo le presenze medie dell’a.s. 2024/25 riportate nel capitolato (nido 5, infanzia 40, primaria 122, secondaria 100) . Tali numeri non sono vincolanti ai fini economici, come espresso all’art. 43 C.S.A.
5.
Gestionale presenze
Il software utilizzato è School.Net di Etica Soluzioni; licenza, hosting e manutenzione restano a totale carico dell’Ente, come precisato all’art. 44, senza oneri per l’aggiudicatario.
6.
Oneri economici collegati al gestionale
Si conferma che canoni, infrastrutture hardware e software relativi a School.Net sono sostenuti dall’Amministrazione (v. art. 44 cit.).
7.
Tassa rifiuti (TARI)
Poiché i locali restano nella piena disponibilità del Comune, la TARI continua ad essere corrisposta dall’Ente proprietario; l’appaltatore rimane invece responsabile della corretta gestione operativa dei rifiuti (art. 64 e art. 98, lett. c).
8.
Insoluti/morosità delle famiglie
Le quote dovute dagli utenti sono riscosse dall’Ente tramite il medesimo gestionale; eventuali insoluti restano quindi in capo al Comune. Il corrispettivo contrattuale dovuto all’appaltatore è regolato mensilmente dall’Amministrazione (art. 9).
9.
Manutenzione degli impianti e dei locali
-Manutenzione ordinaria: a carico dell’appaltatore (art. 65).
-Manutenzione straordinaria di locali e impianti: a carico dell’appaltatore (art. 101)
1. Spese contrattuali ex art. 24 Disciplinare / art. 35 Capitolato
Le spese di bollo, registrazione, scritturazione e ogni altro onere necessario alla stipula sono integralmente a carico dell’aggiudicatario, come già indicato all’art. 35 del Capitolato. L’imposta di bollo verrà quantificata dall’Ufficio contratti dopo l’aggiudicazione, secondo la tabella Allegato I.4 del D.Lgs 36/2023.
2. Art. 3, comma 10 – refuso sul parametro di liquidazione
L’espressione «…liquidato in funzione del numero effettivo di ore prestate…» contenuta nel comma 10 dell’art. 3 del Capitolato è un mero refuso. La formulazione corretta è:
«Il corrispettivo di spettanza dell’Aggiudicatario verrà liquidato in funzione del numero effettivo di pasti erogati, a prescindere dalle stime complessive…».
Restano pertanto salvi sia l’importo a base d’asta, espresso in €/pasto (art. 3, tabella prezzi), sia il principio per cui l’appaltatore fattura esclusivamente i pasti realmente somministrati.
3. Art. 9, comma 2 – modalità di pagamento
Anche la locuzione «…sarà corrisposto mediante canone a rate mensili…» presente all’art. 9, comma 2 deve intendersi come refuso materiale: l’Amministrazione non riconosce alcun canone fisso. Il testo va così inteso:
«Il corrispettivo risultante dall’offerta economica aggiudicataria sarà liquidato con cadenza mensile in base al prodotto tra il prezzo unitario offerto e il numero di pasti effettivamente erogati nel periodo di riferimento.»
Le fatture elettroniche continueranno quindi a essere emesse mensilmente, ma con importo variabile in relazione ai pasti registrati dal gestionale School.Net.
In relazione alla richiesta di chiarimento sull’art. 19 “Subappalto” del Capitolato, si precisa quanto segue.
Il comma 2 dell’art. 19 stabilisce in modo espresso che l’unica prestazione subappaltabile è la pulizia di locali, arredi, attrezzature e pertinenze concesse in uso all’appaltatore. Tutte le altre attività rientrano nell’esecuzione principale del servizio di ristorazione scolastica e, pertanto, non possono essere oggetto di subappalto.
Eventuali forme di affidamento a terzi diverse dal subappalto potranno essere ammesse solo se rientranti nei casi di esclusione di cui al comma 3 dell’art. 119 D.lgs. 36/2023 (es. servizio occasionale di disinfestazione affidato a lavoratore autonomo con comunicazione all’Ente) e nel rispetto di tutti gli obblighi di comunicazione e tracciabilità previsti dal D.Lgs 36/2023.
L’art. 1 del Capitolato tecnico indica il numero degli iscritti al servizio di ristorazione scolastica per l’anno scolastico appena terminato. Il trend annuale degli iscritti risulta essere piuttosto stabile, pertanto possiamo ipotizzare con una certa sicurezza che gli utenti per i prossimi anni scolastici rimarranno approssimativamente quelli indicati in Capitolato.
Si conferma quanto espresso nell’art. 29 comma 8, pertanto nella polizza dovrà essere compresa la garanzia per il contagio da virus HIV.