Scelta del Contraente:
Procedura Aperta
Struttura Appaltante: Ufficio servizi demografici del Comune di Santo Stefano Belbo
Cig: B8243A9DBA
Stato: Aperta
Oggetto: Servizio di ristorazione scolastica – periodo 2025/2029 – Comune di Santo Stefano Belbo –
Descrizione: Servizio di ristorazione scolastica – periodo 2025/2029 – Comune di Santo Stefano Belbo –
Importo di gara: € 846.400,00
di cui:
- Importo soggetto a ribasso: € 820.800,00
- Importo non soggetto a ribasso: € 25.600,00
Scelta del Contraente: Procedura Aperta
Tipo di appalto: Servizi
Criterio di aggiudicazione: Offerta Economica Più Vantaggiosa
Modalità di partecipazione: Telematica
R.U.P.: Dott.ssa Carla Caterina Bue
Data di pubblicazione: 05/09/2025
Data scadenza presentazione chiarimenti:
21/09/2025 12:00 - Europe/Rome
Data di scadenza bando:
29/09/2025 12:00 - Europe/Rome
Caricamento busta amministrativa, tecnica ed economica
-
Da:
dalla data di pubblicazione della gara
-
A:
29/09/2025 12:00 - Europe/Rome
Riepilogo documentazione
Determina a contrarre - Determina_contrarre_2025-00100.PDF
Bando di gara - Bando di gara sito Ente.pdf.p7m
DGUE - espd-self-contained-request.xml
Capitolato - 01_capitolato_appalto_ristorazione.pdf
Disciplinare di gara - Disciplinare di gara.pdf.p7m
Documento generico di gara - Allegato 2 - Domanda di ammissione e dichiarazioni annesse.doc
Documento generico di gara - Allegato 4 - Dichiarazione di offerta.doc
Documento generico di gara - Allegato 5 - Dichiarazione di sopralluogo.doc
Documento generico di gara - Allegati al Capitolato.zip
Documento generico di gara - Allegato 1 - MO - Procedura OEPV - Senza Marca.pdf
Chiarimenti
Si comunica che l'allegato 1 - Manuale operativo è stato inserito tra i documenti di gara.
La durata contrattuale non prevede alcuna opzione di rinnovo o di ripetizione del contratto, ma solo la proroga tecnica di cui all'art. 120, comma 11, D. Lgs. 36/2023.
In riferimento al comma 4 dell'art. 6 del Capitolato ("4. La facoltà del Comune di cui al comma 4 è discrezionale ed è subordinata al rispetto della normativa vigente al momento dell’eventuale ripetizione, nonché al corretto svolgimento del servizio nel corso del contratto principale. L’esercizio di tale facoltà è comunicato all’Appaltatore almeno 3 mesi prima della scadenza del contratto") è da considerarsi un refuso privo di applicazione.
L’art. 79, comma 1, impone all’Appaltatore di disporre, per tutta la durata dell’appalto, «di un Centro di Cottura con idonea capacità produttiva … (compresi eventuale rinnovo e proroga tecnica). Poiché l’istituto del rinnovo non è contemplato, il riferimento al “rinnovo” costituisce un refuso materiale. La frase va quindi letta nel modo seguente:
«…per tutta la durata dell’appalto e dell’eventuale proroga tecnica di cui all’art. 120, comma 11, D.Lgs 36/2023…».
Il requisito di disponibilità del centro di cottura resta invariato nella sostanza: esso deve coprire l’intero periodo contrattuale e l’eventuale proroga tecnica.
Il comma 4 dell’art. 6 – che menziona «l’eventuale ripetizione» del servizio – deriva da una precedente bozza del Capitolato e non trova più corrispondenza nelle previsioni definitive di gara. Anche in questo caso si tratta di un mero errore redazionale. La disposizione deve essere interpretata come riferita alla sola proroga tecnica, già disciplinata ai commi successivi, e non introduce alcuna facoltà di rinnovo o ripetizione.
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2. Art. 3, comma 10 – refuso sul parametro di liquidazione
L’espressione «…liquidato in funzione del numero effettivo di ore prestate…» contenuta nel comma 10 dell’art. 3 del Capitolato è un mero refuso. La formulazione corretta è:
«Il corrispettivo di spettanza dell’Aggiudicatario verrà liquidato in funzione del numero effettivo di pasti erogati, a prescindere dalle stime complessive…».
Restano pertanto salvi sia l’importo a base d’asta, espresso in €/pasto (art. 3, tabella prezzi), sia il principio per cui l’appaltatore fattura esclusivamente i pasti realmente somministrati.
3. Art. 9, comma 2 – modalità di pagamento
Anche la locuzione «…sarà corrisposto mediante canone a rate mensili…» presente all’art. 9, comma 2 deve intendersi come refuso materiale: l’Amministrazione non riconosce alcun canone fisso. Il testo va così inteso:
«Il corrispettivo risultante dall’offerta economica aggiudicataria sarà liquidato con cadenza mensile in base al prodotto tra il prezzo unitario offerto e il numero di pasti effettivamente erogati nel periodo di riferimento.»
Le fatture elettroniche continueranno quindi a essere emesse mensilmente, ma con importo variabile in relazione ai pasti registrati dal gestionale School.Net.